Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:
Art. 110-bis.
(Fondo per il sostegno alla lettura)
1. All'articolo 2, comma 6 della legge 13 febbraio 2020, n. 15, dopo le parole: «una dotazione di 4.350.000 euro annui» sono inserite le seguenti: «per gli anni dal 2020 al 2022 e di 20.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023».
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3.