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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.956. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.956.

  Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:

Art. 110-bis.
(Disposizioni per il settore editoriale librario)

  1. Alle imprese editrici di libri è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa dei libri sostenuta negli anni 2023 e 2024. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riconoscimento del credito d'imposta anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa fissato in 40 milioni di euro per il 2024 e per il 2025.
  2. Il credito d'imposta è riconosciuto alle seguenti condizioni:

   a) la spesa per l'acquisto della carta deve risultare dai costi certificati delle imprese editrici. Nel caso in cui la carta sia acquistata da soggetti diversi dall'editore, essa deve comunque essere ceduta agli editori con fatturazione distinta rispetto a quella destinata ad altre prestazioni oppure, nel contesto di medesime fatture, con evidenziazione distinta delle voci di costo di acquisto carta rispetto a quelle relative ad ogni altra eventuale prestazione;

   b) il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

   c) il credito d'imposta non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile al periodo d'imposta successivo;

   d) l'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto della carta e l'importo del credito d'imposta di cui alla lettera a) sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta durante il quale la spesa è stata effettuata;

   e) in caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte non spettante si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione e contenzioso nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Fondo esigenze indifferibili), come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.

ex *110.07.