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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.95. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.95.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente:

   dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.
(Proroga per gli anni 2023 e 2024 del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali)

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 98, primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;

   b) al comma 108, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli oneri derivanti dai commi da 98 a 107 sono valutati in 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 e in 1.053,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026; i predetti importi sono corrispondentemente iscritti in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

  2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

   ridurre il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;

   ridurre il Fondo di cui all'articolo 152, comma 4, della presente legge, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

ex 12.32.