Dopo l'articolo 108, aggiungere il seguente:
Art. 108-bis.
(Rifinanziamento del Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico)
1. Al fine di sostenere e garantire la tutela del patrimonio culturale privato soggetto a vincolo, il Fondo di cui all'articolo 65-bis, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura, è rifinanziato con un importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3 sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 390 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.