Dopo l'articolo 108 aggiungere il seguente:
Art. 108-bis.
(Aliquota IVA del 5 per cento per i prodotti per gli oggetti d'arte importati)
1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-quinquies) è inserito il seguente:
«1-sexies) oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione, importati.».
Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 391 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.