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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.938. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.938.

  Dopo l'articolo 108, aggiungere il seguente:

Art. 108-bis.
(Misure urgenti per il settore musicale)

  1. All'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive integrazioni e modificazioni, il comma 1 è sostituito con il seguente:

   «1. Al fine di agevolare il rilancio del sistema musicale italiano, ai fini delle imposte sui redditi, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 8 milioni a decorrere dall'anno 2023, e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali di cui all'articolo 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, ed alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 40 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali, secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo, fino all'importo massimo di 2 milioni di euro nei tre anni d'imposta».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti delle risorse appositamente stanziate e previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 397 milioni.

ex *108.08.