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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.934. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.934.

  Dopo l'articolo 108, aggiungere il seguente:

Art. 108-bis.
(Fondo per l'assunzione di custodi nelle strutture museali)

  1. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo per l'assunzione delle figure di custode delle strutture museali, con una dotazione pari a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della cultura, avvia un monitoraggio presso le strutture museali per verificare le carenze di personale con particolare riferimento alla figura dei custodi.
  3. Con proprio decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della cultura individua i criteri per la ripartizione del fondo di cui al comma 1 e le modalità di indizione delle procedure di selezione pubbliche e aperte per l'assunzione di un numero massimo di settecento unità di personale con qualifica di custode di musei.
  4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, che costituiscono tetto di spesa, si provvede tramite corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

ex 108.027.