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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.915. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.915.

  Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:

Art. 106-bis.
(Fondo per la promozione turistica all'estero di Borghi e Cammini)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, il «Fondo per la promozione turistica all'estero di Borghi e Cammini», con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato a finanziare progetti di promozione turistica e valorizzazione all'estero delle aree meno conosciute dell'Italia, con particolare riferimento ai borghi e cammini delle aree interne e montane, alla realizzazione di piccoli servizi culturali, anche a fini turistici; alla creazione e alla promozione di nuovi percorsi storici, tematici e visite guidate, al sostegno ad attività culturali, creative, turistiche, commerciali, agroalimentari e artigianali, finalizzate a rivitalizzare le economie locali valorizzando i prodotti, le conoscenze e le tecniche locali.
  3. Il soggetto attuatore di cui al comma 2 è l'Enit.
  4. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 152, comma 3, della presente legge.

ex 106.06.