Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:
Art. 101-bis.
(Destinazione agli aumenti delle materie prime dei fondi non utilizzati per le maggiori spese COVID nel trasporto scolastico)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 790, è aggiunto il seguente:
«790-bis. Le economie che si verificano all'esito delle procedure di cui al precedente comma 790 sono utilizzate per consentire ai comuni l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico anche a fronte dei maggiori costi derivanti dall'incremento dei prezzi dei carburanti, della gestione e manutenzione del parco veicoli. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'istruzione e con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono definiti i criteri di riparto e le assegnazioni ai singoli comuni.».