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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.889. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.889.

  Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:

Art. 101-bis.
(Misure per gli Enti pubblici di ricerca non vigilati dal MUR)

  1. A decorrere dal 2023 è disposto il finanziamento di 60 milioni di euro a favore degli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, così destinati:

   a) 40 milioni di euro sono destinati alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo degli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, di cui al decreto legislativo n. 218 del 2016, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera tra gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca;

   b) 20 milioni di euro sono finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, di cui al decreto legislativo n. 218 del 2016, in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera tra gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca.

  2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

ex 101.05.