Dopo l'articolo 101, aggiungere il seguente:
Art. 101-bis.
(Misure in materia di enti pubblici di ricerca non vigilati da Ministero dell'università e della ricerca)
1. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca e implementare l'unitarietà dello sviluppo degli enti pubblici di ricerca e valorizzare il loro contributo alla competitività del Paese, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo destinato a incrementare la dotazione finanziaria ordinaria degli enti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, con uno stanziamento pari a 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, di cui:
a) 20 milioni di euro destinati alla valorizzazione del personale tecnico amministrativo;
b) 25 milioni di euro destinati al personale ricercatore e tecnologo.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca delle risorse di cui al presente articolo, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale.
Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: di 345 milioni di euro per l'anno 2023 e di 400 milioni di euro a decorre dall'anno 2024.