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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.833. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.833.

  Dopo l'articolo 99, aggiungere il seguente:

Art. 99-bis.
(Misure per il supporto e lo sviluppo della comunità educante)

  1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, collaborare con i docenti il personale ATA e i genitori, nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, è istituito il «Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante».
  2. Il Fondo di cui al comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, è destinato ai comuni per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogista, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica; e ad intervenire, attraverso la psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emotivo.
  3. Nel caso il patto sia sottoscritto da più comuni, si provvede alla individuazione del comune capofila, destinatario di un finanziamento massimo di 150.000 euro per ciascuno degli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025.
  4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, d'intesa con il Ministero dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di predisposizione dei patti educativi, i criteri in base ai quali debbono essere predisposti i progetti nonché le procedure per l'individuazione del pedagogista, dell'educatore professionale socio-pedagogico e dello psicologo e le loro linee di intervento, come previsto dal comma 2.
  5. Entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione del decreto di cui al comma 4, il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad emanare un bando per ripartire le risorse di cui al comma 6, destinate ai comuni sottoscrittori dei patti educativi di cui ai commi precedenti, che presentino uno o più progetti di cui al comma 2.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2023, 30 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ex 99.013.