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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.828. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.828.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, all'articolo 1 dopo il comma 18-octies sono aggiunti i commi:
  18-novies. Esclusivamente in caso di esaurimento delle graduatorie utili, a legislazione vigente, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno e solo all'esito delle procedure di cui al comma 17-ter, le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per lo scorrimento della prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 15 luglio 2021.
  18-decies. Le assunzioni di cui al precedente comma sono disposte con contratto a tempo determinato esclusivamente nella provincia per le quali il docente risulta iscritto nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi.

   Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

   In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, dal 1° settembre dell'anno scolastico successivo nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

ex 99.9.