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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.808. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.808.

  Dopo l'articolo 98, aggiungere il seguente:

Art. 98-bis.
(Borse di studio in favore di persone con disabilità)

  1. All'articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera d-bis), è aggiunta la seguente:

   d-ter) le somme indicate alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 50 corrisposte a titolo di borse di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di formazione professionale volte all'inclusione o all'avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore a 8.000 euro annui.

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in 60 milioni di euro per l'anno 2023, 65 milioni di euro per l'anno 2024 e 70 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

ex 98.06.