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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.805. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.805.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. Al fine di sostenere le spese di istruzione, a decorrere dall'anno 2023, alle famiglie, per ciascun figlio a carico che frequenta la scuola secondaria di primo o di secondo grado o l'università e che non gode di altre forme di sostegno per l'acquisto di testi scolastici o universitari, è riconosciuto un bonus per un importo non superiore a 300 euro annui, nel limite massimo complessivo di 200 milioni di euro, per l'acquisto di testi scolastici o universitari, richiesti dal percorso scolastico o universitario frequentato, fino alla durata legale del corso di studi.
  7-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio decreto i criteri e le modalità di attuazione della disposizione. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede entro il limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione annua a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre del 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

ex 98.11.