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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.802. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.802.

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Misure per la ricerca sulle malattie croniche)

  1. Al fine di sostenere il finanziamento della ricerca in favore di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «dieci per cento» sono sostituite dalle seguenti: «trenta per cento»;

   b) le parole: «70.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «200.000 euro».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 52 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

ex 97.020.