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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.797. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.797.

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare)

  1. È istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo denominato «Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare», con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al potenziamento dei test di Next- Generation Sequencing di profilazione genomica come indagine di prima scelta o come approfondimento diagnostico nelle malattie rare per le quali sono riconosciute evidenza e appropriatezza, o nei casi sospetti di malattia rara non identificata.
  3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute, con proprio decreto, individua i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 1, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152 della presente legge.

ex 97.016.