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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.758. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.758.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Disposizione in merito all'assistenza sanitaria delle persone senza dimora)

  1. Al fine di garantire la tutela della salute quale diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività all'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le persone senza dimora, prive della residenza anagrafica nel territorio nazionale e/o all'estero, hanno diritto di iscriversi negli elenchi relativi al sistema sanitario regionale in cui si trovano».
  2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le linee guida per l'attuazione di appositi programmi di monitoraggio, di prevenzione e di cura delle persone senza dimora, iscritte negli elenchi delle aziende sanitarie locali ai sensi dell'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato dal comma con il concorso delle strutture sanitarie, degli uffici comunali e delle associazioni di volontariato e di assistenza sociale.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro a decorre dall'anno 2023 si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato conseguentemente incrementato di tale importo mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3.

ex 96.08.