Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2.850 milioni di euro per l'anno 2023, 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e 3.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
Conseguentemente, agli oneri derivanti, pari a 700 milioni a decorrere dal 2023, si provvede:
a) per 400 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 152, comma 3;
b) per 300 milioni di euro a decorrere dal 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 152, comma 4.