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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.741. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.741.

  Dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:

Art. 95-bis.
(Misure per l'implementazione delle Linee Guida Pronto Soccorso)

  1. Al fine di implementare l'Accordo, ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sui documenti «Linee di indirizzo nazionali sul Triage Intraospedaliero», «Linee di indirizzo nazionali sull'Osservazione Breve Intensiva» e «Linee di indirizzo nazionali per lo sviluppo del Piano di gestione del sovraffollamento in Pronto Soccorso» del 1o agosto 2019 relativamente alla presenza di competenze psicologiche a supporto delle attività in Pronto Soccorso è prevista l'assunzione di Psicologi per le attività di cui al citato accordo, il cui intervento è rivolto non solo ai pazienti ed agli accompagnatori, ma anche agli operatori sanitari.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2023; per l'anno 2024, alla spesa di 20 milioni di euro si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per il medesimo anno. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario. La ripartizione complessiva del finanziamento di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 è stabilita con successivo decreto del Ministero della salute da emanarsi entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.

ex 95.1.