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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.716. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.716.

  Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente

Art. 93-bis.
(Potenziamento dei servizi per la salute mentale)

  1. Al fine di incrementare i servizi di salute mentale a beneficio della popolazione di tutte le fasce di età già previsti dall'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, per ciascuno degli anni 2023 e 2024 sono stanziati 20 milioni di euro.
  2. Al fine di potenziare il reclutamento dei professionisti sanitari e di assistenti sociali così come previsti dall'articolo 1-quater, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, per ciascuno degli anni 2023 e 2024 sono stanziati 20 milioni di euro.
  3. Al fine di prorogare il cosiddetto «bonus psicologo» previsto dall'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, per ciascuno gli anni 2023 e 2024 sono stanziati 25 milioni di euro.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 65 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

ex 93.013.