Dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente
Art. 93-bis.
(Potenziamento dei servizi per la salute mentale)
1. Al fine di incrementare i servizi di salute mentale a beneficio della popolazione di tutte le fasce di età già previsti dall'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, per ciascuno degli anni 2023 e 2024 sono stanziati 20 milioni di euro.
2. Al fine di potenziare il reclutamento dei professionisti sanitari e di assistenti sociali così come previsti dall'articolo 1-quater, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, per ciascuno degli anni 2023 e 2024 sono stanziati 20 milioni di euro.
3. Al fine di prorogare il cosiddetto «bonus psicologo» previsto dall'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, per ciascuno gli anni 2023 e 2024 sono stanziati 25 milioni di euro.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 65 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.