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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.664. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.664.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Bonus ultimo miglio trasporto ferroviario delle merci)

  1. Al fine di incentivare il trasferimento del trasporto delle merci su ferro, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile definiti a livello internazionale ed europeo, è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2024. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate all'erogazione di contributi agli operatori dei servizi di manovra del settore del trasporto ferroviario delle merci che effettuano servizi di manovra sui raccordi ferroviari nazionali.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo, nonché l'entità del contributo nel limite delle risorse di cui al comma 1. I beneficiari del contributo sono tenuti a destinare a favore dei propri clienti, che hanno usufruito di servizi di manovra, un importo almeno pari al 50 per cento dell'ammontare dei contributi percepiti.
  3. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione per ciascuna annualità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

ex 85.027.