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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.652. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.652.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti, promuovendo altresì il processo di incremento dell'efficienza energetica nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto e/o compresso, è riconosciuto, per l'anno 2023, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di gas naturale liquefatto e/o compresso utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, con particolare riguardo alle procedure di concessione del credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
  2-quater. Agli oneri derivanti dalla misura di cui ai commi 2-bis e 2-ter, pari a euro 30 milioni per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

ex 85.4.