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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.648. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.648.

  Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.
(Misure per favorire l'intermodalità dei mezzi di trasporto durante il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025)

  1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture strategiche, funzionali alle prospettive di crescita dei flussi turistici legate ai grandi eventi internazionali ospitati dal Paese, e favorire le interconnessioni tra gli aeroporti internazionali e le stazioni ferroviarie, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 427-bis, è inserito il seguente:

   «427-ter. Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonché per favorire l'intermodalità dei mezzi di trasporto e agevolare lo spostamento verso l'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, principale infrastruttura aeroportuale della città, la società “Giubileo 2025” dovrà contemplare le opere ferroviarie di raccordo all'interno delle opere strategiche per l'evento, al fine di favorire il collegamento con l'aeroporto, ivi incluso il potenziamento della stazione ferroviaria dell'aeroporto e il collegamento diretto con la stazione Roma S. Pietro e dell'aeroporto con Civitavecchia a cura delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A. Per la realizzazione degli interventi e all'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 si applicano le disposizioni di cui al comma 427-bis sulla riduzione dei termini per il rispetto del cronoprogramma procedurale degli interventi previsti.».

  2. Allo scopo il fondo di cui all'articolo 1, comma 420, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di ulteriori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 350 milioni di euro per l'anno 2023, 350 milioni di euro per l'anno 2024, 350 milioni per l'anno 2025 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

ex 84.03.