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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.634. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.634.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Misure per il rinnovo del parco autobus adibito a trasporto scolastico)

  1. In tutto il territorio nazionale è vietata la circolazione di veicoli a motore delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto scolastico, alimentati a benzina e gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 1 a decorrere dal 30 giugno 2023, Euro 2 a decorrere dal 1° gennaio 2024 ed Euro 3 a decorrere dal 1° gennaio 2015. Con uno o più decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati i casi di esclusione dal predetto divieto per particolari caratteristiche di veicoli di carattere storico o destinati a usi particolari.
  2. Al fine di contribuire al rinnovo del parco scuolabus, per l'acquisto di mezzi su gomma ad alimentazione alternativa da adibire ai servizi di trasporto scolastico e per realizzare le necessarie infrastrutture di supporto, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione e il riparto dei contributi di cui al precedente comma in favore dei comuni, che tengano conto dell'effettiva esigenza della capacità di utilizzo delle risorse. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i cronoprogrammi di utilizzo e le modalità di revoca delle risorse in caso di mancato rispetto dei termini di utilizzo previsti.
  4. Al fine di garantire la continuità dei servizi di trasporto scolastico, i veicoli di cui al comma 1 possono continuare a svolgere il servizio di trasporto scolastico oltre il termine previsto al medesimo comma 1 esclusivamente nel caso in cui sia effettuato, entro tale data, un ordine di acquisto con obbligazione giuridicamente vincolante per la sostituzione.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge è ridotto di 100 milioni di euro per ciascun anno 2023, 2024 e 2025

ex 81.024.