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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.627. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.627.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Mobilità ciclistica e sicurezza stradale)

  1. Al fine di fare fronte all'emergenza delle morti di pedoni e ciclisti su strada e di finanziare l'attuazione del Piano generale della mobilità ciclistica, si istituisce un «Fondo per lo sviluppo delle ciclovie urbane e la promozione della mobilità ciclistica sicura», con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia interventi di realizzazione di nuove ciclovie urbane, come definite all'articolo 2, comma 2, dalla legge 11 gennaio 2018, n. 2, nonché di interventi per la messa in sicurezza di ciclovie urbane esistenti, posti in essere da comuni, città metropolitane ed unioni di comuni.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione ai comuni, alle città metropolitane e alle unioni di comuni delle risorse del Fondo di cui al comma 1.
  4. I comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni, all'atto della richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 1, devono aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge è ridotto di 100 milioni di euro per ciascun anno 2023, 2024 e 2025.

ex 81.08.