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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.620. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.620.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di sostenere l'adeguamento dei corrispettivi di servizio e l'equilibrio economico della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale sottoposto ad obblighi di servizio pubblico, a fronte dell'incremento eccezionale dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, nonché della dinamica inflativa in atto, le risorse incrementali rese disponibili per l'anno 2022 e successivi dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, sullo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il rifinanziamento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per gli anni 2023 e 2024 sono prioritariamente destinate dalle regioni a statuto ordinario e dagli enti concedenti o affidanti i servizi, secondo la rispettiva quota di riparto, all'adeguamento inflativo dei corrispettivi di servizio ovvero delle compensazioni per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, lettera e-bis), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dall'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108.

ex 81.17.