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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.619. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.619.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per l'anno 2023 è istituito un fondo di 50 milioni nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, da erogare, secondo criteri proporzionali, ai comuni presso i quali sia stato attivato, entro il 1° settembre 2021, il trasporto scolastico per alunni con disabilità. Fermo restando il rispetto di criteri proporzionali che tengano conto del numero di alunni con disabilità presenti nelle scuole del comune e del numero degli alunni trasportati, i parametri per il riparto vengono definiti in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità con delega in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione e del merito si provvede al riparto del Fondo tra i comuni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma pari a 50 milioni di euro annui per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

ex 81.8.