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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.613. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.613.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di contribuire alla compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'aumento del costo del carburante, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo straordinario per il TPL con capienza pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da ripartire tra le aziende di trasporto pubblico locale che operano nei comuni capoluogo sede di città metropolitane, sulla base dei contratti di servizio in essere. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, vengono fissati i criteri e le modalità per l'erogazione del fondo.
  2-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

ex 81.24.