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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.53. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.53.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico)

  1. Al fine di accelerare la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico al decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2016, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, al comma 3, le parole: «200 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «500 milioni di euro»;

   b) al medesimo articolo 1, al comma 4, le parole: «700 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «400 milioni di euro»;

   c) all'articolo 4, comma 1, lettera c), le parole: «generatori di calore a condensazione» sono sostituite con le seguenti: «dotati di pompe di calore elettriche, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica»;

   d) al medesimo articolo 4, comma 2, lettera a) le parole: «o a gas» sono soppresse.

   e) all'articolo 7, il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Nel rispetto dei principi di cumulabilità di cui all'articolo 12, l'ammontare dell'incentivo erogato al soggetto responsabile ai sensi del presente decreto non può eccedere il 65 per cento delle spese sostenute, come dichiarate ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettere e) ed f) e deve rispettare la normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato, applicabile ai soggetti ammessi di cui all'articolo 3. Ad eccezione del limite di cui al periodo precedente, per gli interventi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera e) l'incentivo può essere erogato nella misura pari al 100 per cento delle spese sostenute».

  2. Qualora gli impegni di spesa cumulata eccedessero, anche singolarmente, le soglie di cui all'articolo 1, commi 3 e 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2016, come modificati dalla presente legge, lo stanziamento delle relative risorse, nel limite dello stanziamento complessivo, può essere rimodulato con decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto, per i profili di competenza, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

ex 8.09.