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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.510. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.510.

  Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:

Art. 70-bis.
(Misure di contrasto alle delocalizzazioni e Fondo a sostegno di workers buyout)

  1. Le disposizioni del presente articolo sono dettate al fine di contrastare le pratiche di delocalizzazione di imprese attive sul territorio nazionale con almeno 50 dipendenti con cessazione definitiva dell'attività per ragioni non determinate da squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne renda probabile la crisi o l'insolvenza, mitigandone l'impatto socio-economico attraverso la continuità occupazionale.
  2. In caso l'impresa stabilisca la chiusura di un sito produttivo sul territorio nazionale e prima dell'eventuale avvio della procedura di licenziamento collettivo, essa è tenuta a darne comunicazione preventiva per iscritto al Ministero delle imprese e del made in Italy, alle rappresentanze sindacali e alle organizzazioni datoriali. Tale comunicazione deve comprendere una relazione sulle ragioni economiche, finanziarie e organizzative della chiusura, nonché tutta la documentazione utile a supportare tale decisione.
  3. Nei novanta giorni successivi alla comunicazione di cui al comma 2, l'impresa, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, si attiva per individuare piani occupazionali alternativi e potenziali acquirenti in grado di garantire la continuità produttiva del sito.
  4. In caso di mancata ottemperanza alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, all'impresa è imposto il pagamento di una sanzione pari al due per cento del fatturato degli ultimi tre esercizi, da destinare al Fondo di cui al comma 7.
  5. Al fine di garantire la salvaguardia e la continuità dei livelli occupazionali delle imprese di cui al comma 1, l'eventuale loro cessione supportata con le risorse del Fondo di cui al comma 7, deve prevedere un diritto di prelazione in favore dei lavoratori impiegati presso l'azienda, anche se costituiti in cooperativa.
  6. Al fine di contrastare il dilagare di scelte aziendali opportunistiche, alle imprese di cui al comma 1 che nel corso della loro attività abbiano beneficiato di contributi pubblici in conto capitale, o di altri interventi pubblici finalizzati alla ristrutturazione o riorganizzazione dell'impresa o al mantenimento dei livelli occupazionali si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 60, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dall'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.
  7. Al fine di sostenere tramite l'erogazione di finanziamenti agevolati l'acquisizione di aziende oggetto di delocalizzazione di cui al comma 1 da parte dei dipendenti dell'impresa organizzati in forma di società o società cooperativa, viene istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy un fondo rotativo denominato «Fondo rotativo WBO» con una dotazione iniziale pari a 70 milioni di euro per l'anno 2023, a 75 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
  8. I finanziamenti in conto capitale di cui al comma 4 sono concessi anche al fine di sostenere, sull'intero territorio nazionale e in tutti i settori produttivi, nel rispetto dei limiti previsti dai regolamenti dell'Unione europea n. 1407 del 2013 o n. 1408 del 2013 di volta in volta applicabili, la costituzione, lo sviluppo e il consolidamento di società cooperative di produzione e lavoro e sociali di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49 costituite ai sensi dell'articolo 2511 del codice civile e finalizzate all'acquisizione dei compendi aziendali di imprese interessate da processi di riconversione del sito produttivo a rischio chiusura a causa di delocalizzazione dell'attività economica.
  9. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i termini delle concessioni e delle erogazioni finanziamenti di cui al presente articolo.
  10. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2023, a 75 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle entrate rinvenienti dalla disposizione di cui al comma 4 e, fino a concorrenza del restante fabbisogno, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

ex 70.09.