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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.5. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.5.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Alle imprese ed agli enti dotati di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 10 chilowatt, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 50 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre e quarto trimestre dell'anno 2022 e nell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per chilowattora superiore al 100 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 400 milioni per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.

ex 2.27.