Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
(Strutture residenziali per anziani)
1. Per l'anno 2023 è riconosciuto alle strutture residenziali per anziani un contributo straordinario pari a 3 euro die per ogni posto con oneri per la finanza pubblica.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede quanto a 228 milioni di euro a carico del Servizio sanitario nazionale, attraverso una quota delle risorse previste per il finanziamento del fabbisogno sanitario standard destinata a fare fronte ai maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, cui concorre lo Stato; quanto a 88 milioni di euro a carico di un apposito fondo da istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Conseguentemente, le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3 sono ridotte di 316 milioni di euro per l'anno 2023.