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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.448. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.448.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di incentivare le politiche di inclusione e sviluppo delle potenzialità di bambine e bambini con disabilità e bisogni educativi speciali in funzione di contrasto ai processi di segregazione e abbandono scolastico è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo per l'assistenza educativa nei nidi, le scuole dell'infanzia e le scuole del primo e secondo ciclo di istruzione con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno gli anni 2023, 2024 e 2025.
  3-ter. Il fondo di cui al comma 3-bis è ripartito tra i comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti ed è destinato al finanziamento dell'assistenza e del sostegno educativo a favore di bambine e bambini/alunni e alunne con disabilità, bisogni educativi speciali o che vivono in nuclei familiari in condizioni di disagio o povertà educativa al fine di favorire l'accesso e la permanenza nei servizi educativi e scolastici e realizzare percorsi educativi e scolastici che favoriscano l'inclusione e il completamento dell'obbligo scolastico. Il riparto del fondo tra i comuni avviene per il 90 per cento in proporzione al numero dei minori tra 3 mesi e 16 anni censiti al 1° gennaio rispettivamente per gli anni 2023, 2024 e 2025; il restante 10 per cento viene ripartito secondo parametri definiti in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità con delega in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione e del merito si provvede al riparto del Fondo tra i comuni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3-bis e 3-ter pari a 25 milioni di euro per ciascuno gli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

ex 67.1.