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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.436. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.436.

  Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Disposizioni in materia di lavoratori fragili)

  1. Le disposizioni dell'articolo 26, commi 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano nel limite delle risorse disponibili di 700 milioni nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 30 settembre 2023.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge nonché mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti previsti dall'articolo 152, comma 4.

ex 66.03.