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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.419. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.419.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Contributo agli oneri sostenuti dai piccoli comuni per sentenze di affidamento di minori o famiglie in difficoltà)

  1. Nelle more della organica definizione delle modalità di finanziamento delle spese degli enti locali di carattere sociale determinate da sentenze della giustizia minorile, al fine di contribuire alle spese sostenute dai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027.
  2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo di ciascun anno.
  3. Ai fini del riparto del fondo di cui al comma 1 tra i comuni beneficiari, si tiene conto della popolazione e delle spese sostenute dai comuni interessati nell'anno precedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio di ciascun anno. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per persona presa in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

ex *65.010.