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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.414. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.414.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

Art. 65-bis.
(Incremento Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità)

  1. All'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dal 2022» con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2022 e 150 milioni di euro a decorrere dal 2023».
  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 180 è sostituito dal seguente:

   «180. Il Fondo di cui al comma 179 è ripartito, per l'anno 2022 quota parte di 70 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2023 quota parte di 105 milioni di euro in favore degli enti territoriali, con decreto del Ministro per le disabilità e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'economia e delle finanze e dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, e, per l'anno 2022 per la quota parte di 30 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2023 per la quota parte di 45 milioni di euro in favore dei comuni, con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro per le disabilità, di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, nei quali sono individuati i criteri di ripartizione».

  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

ex 65.019.