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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.383. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.383.

  Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Disposizioni a favore dei lavoratori disabili in imprese sociali)

  1. Le imprese – residenti in Italia e costituite da non più di 60 mesi – che impiegano per un periodo non inferiore a un anno, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una proporzione uguale o superiore ai due terzi della forza lavoro complessiva, lavoratori con disabilità collocabili al lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 12 marzo 1999, n. 68, ed esercitano attività di impresa al fine dell'inserimento lavorativo di persone con disabilità collocabili al lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono qualificate start-up a vocazione sociale ai sensi dell'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
  2. La retribuzione dei lavoratori assunti da una start-up sociale è costituita da una parte che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati a obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti. La retribuzione percepita dal lavoratore con disabilità assunto dalla start-up ai sensi del comma 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo del lavoratore medesimo, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi. Per il periodo di lavoro per il quale viene percepita la suddetta retribuzione è riconosciuto, ai fini previdenziali, l'accredito della contribuzione figurativa, come determinato ai sensi dell'articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183. L'erogazione dell'assegno o pensione di invalidità, ove percepiti dal lavoratore, soggetti ai limiti di reddito di cui al decreto annuale del Ministro dell'economia e delle finanze, è sospesa per il periodo di assunzione nella start-up a vocazione sociale; il lavoratore comunica tempestivamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) la variazione della propria situazione reddituale, per attivare la procedura di sospensione, pena la perdita del beneficio di cui al presente comma e il versamento contestuale delle somme indebitamente percepite. L'INPS, accertata, su comunicazione dell'interessato, la sussistenza dei requisiti reddituali per percepire l'assegno o la pensione di invalidità, al termine del periodo di assunzione, ridefinisce il beneficio e lo eroga a partire dal mese successivo al termine del contratto di assunzione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente comma.
  3. Gli utili di esercizio derivanti dall'attività di impresa della start-up a vocazione sociale non sono imponibili ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per cinque esercizi successivi alla data di inizio di attività.
  4. L'efficacia delle misure di cui ai commi 2, secondo periodo, e 3 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  5. Nel rispetto dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro è concesso a domanda un incentivo, per un periodo di trentasei mesi e nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disabilità assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. Con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono adottate le modalità di attuazione del presente comma.
  6 Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5,22 milioni di euro per l'anno 2023, 6,69 milioni di euro per l'anno 2024, 8,37 milioni di euro per l'anno 2025, 8,42 milioni di euro per l'anno 2026, 10,85 per l'anno 2027, 11,95 milioni di euro per l'anno 2028, 14,06 milioni di euro per l'anno 2029, 14,16 milioni di euro per l'anno 2030, 14,25 milioni di euro per l'anno 2031 e 14,33 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

ex 64.036.