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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.38. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.38.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Contributo caro energia per gli enti del Terzo settore che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali in regime semi-residenziale e residenziale in favore di anziani)

  1. Per garantire la continuità dei servizi erogati, in considerazione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2023, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, quindi, al conto di cui al comma 4, finalizzato al riconoscimento, nei predetti limiti di spesa, di un contributo straordinario in favore degli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle fondazioni e associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali svolti in regime residenziale o semi-residenziale per persone con disabilità.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati, in coerenza con quanto previsto dal comma 1, i criteri per l'accesso alle prestazioni a carico dei fondi di cui al medesimo comma 1, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di contributo, i criteri di quantificazione del contributo stesso nonché le procedure di controllo.
  3. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili tra loro e non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tali contributi sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  4. Per le operazioni relative alla gestione dei fondi di cui al comma 1 e all'erogazione dei contributi, le amministrazioni interessate si avvalgono di società in house, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, previa stipulazione di apposite convenzioni e con oneri a carico delle risorse dei medesimi fondi nei limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2. A tal fine, le risorse del fondo di cui al comma 1 sono trasferite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su appositi conti correnti infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato intestati alla società incaricata della gestione.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.

ex 5.02.