Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
1. Al fine di coordinare e di monitorare gli interventi in materia di contratto di prestazione occasionale, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un tavolo tecnico di confronto permanente sul contratto di prestazione occasionale nel settore agricolo, composto da rappresentanti designati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nonché dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con il compito di formulare proposte e indirizzi operativi in materia di contratto di prestazione occasionale nel settore agricolo. Sono invitati in relazione a specifiche esigenze di approfondimento, rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività previste dal presente articolo sono svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. Ai componenti del tavolo di cui al comma 1 non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento, comunque denominato.