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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.347. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.347.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al fine di assicurare la sostenibilità finanziaria dell'intervento di cui al comma 3, per il 2023 è costituito presso il Ministero dell'interno un fondo pari a 170 milioni di euro da ripartirsi a favore dei comuni, delle unioni di comuni e delle altre forme associative di comuni che hanno in carico personale dipendente proprio, nonché delle città metropolitane e delle province, in proporzione del rispettivo numero di personale in servizio e sulla base di eventuali ulteriori criteri da determinarsi mediante decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della funzione pubblica, da emanarsi entro il 30 aprile 2023, previa intesa presso la conferenza Stato-città e autonomie locali. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 170 milioni di euro per il 2023 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo di cui all'articolo 152, comma 3.
  4-ter. Agli oneri di cui al comma 4-bis, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

ex 62.4.