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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.341. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.341.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Disposizioni in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità)

  1. Una quota pari all'otto per cento delle risorse complessivamente assegnate al programma Garanzia occupabilità lavoratori, di cui l'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e al Piano straordinario di rafforzamento dei Centri per l'impiego, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 giugno 2019, è assegnata alla Agenzia nazionale politiche attive per il lavoro per la promozione di politiche attive per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, secondo i seguenti principi:

   a) diffusione su tutto il territorio nazionale delle migliori pratiche di inclusione lavorativa, fra le quali: convenzioni ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative ai sensi dell'articolo 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68, adozioni lavorative, isole formative;

   b) qualificazione e riqualificazione del personale assegnato agli uffici competenti di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;

   c) sussidiarietà e coprogettazione con i soggetti del Terzo settore;

   d) azioni mirate di promozione dell'inclusione lavorativa di persone con disabilità più complesse ai fini lavorativi;

  2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e in attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, elencate e codificate le migliori pratiche in materia di inclusione lavorativa, adeguando conseguentemente la Tabella relativa ai Livelli essenziali delle prestazioni da erogare su tutto il territorio nazionale, di cui all'Allegato B del decreto ministeriale 11 gennaio 2008, n. 4, e sono definiti i criteri di condizionalità ai fini dell'erogazione delle risorse.

ex 59.011.