Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:
Art. 56-bis.
(Riscatto contributivo dei periodi formativi)
1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, le parole: «successivi al 31 dicembre 1996,» sono soppresse.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui, si provvede a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 152, comma 3.