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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.253. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.253.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.

  1. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

   «6-bis. Non sono applicabili l'articolo 321 e l'articolo 240 del decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1988 ai cessionari dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, anche ove abbiano ricavato vantaggi ed utilità dal reato, sempre che tali soggetti abbiano agito in buona fede. Il presente comma si applica anche ai crediti eventualmente già sequestrati.
   6-ter. Si presume la buona fede di cui al predetto comma 6-bis qualora le banche e gli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, optino, con riferimento all'ammontare nominale dei crediti acquistati, per il pagamento del canone annuo di garanzia di cui ai successivi commi. L'esercizio dell'opzione consente ulteriormente ai soggetti sopra elencati di non incorrere nella responsabilità solidale di cui al precedente comma 6.
   6-quater. Il canone annuo di garanzia è pari allo 0,25 per cento del valore nominale del totale dei crediti acquistati al termine di ciascun esercizio di riferimento, senza tenere conto di eventuali acquisti e cessioni effettuate all'interno del gruppo bancario di cui al precedente comma.
   6-quinquies. Il versamento del canone di cui al comma 6-quater è effettuato da ciascuna società interessata per ciascun esercizio di riferimento entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta precedente. L'opzione è irrevocabile e comporta l'obbligo del pagamento del canone annuo fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2032. Tale obbligo permane anche in caso di ulteriori cessioni dei crediti effettuate ai sensi del presente articolo.
   6-sexies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro il 15 gennaio 2023, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 6-ter a 6-quinquies.
   6-septies. Il canone è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.».

ex 51.023.