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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.237. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.237.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 684-bis, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) assenza di beni o crediti del debitore, risultante alla data dell'accesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze effettuato dall'Agente della riscossione in data non anteriore a tre mesi prima della presentazione della comunicazione di inesigibilità ed esteso anche ai dati delle disponibilità finanziarie rilevabili ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

  Conseguentemente, dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente capo:

Capo III-bis
MISURE DI POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ANALISI DEL RISCHIO FISCALE, DI CONTROLLO E DI STIMOLO ALL'ADEMPIMENTO SPONTANEO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E DELLE ATTIVITÀ DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Art. 48-bis.
(Potenziamento delle attività di analisi del rischio fiscale, di controllo e di stimolo all'adempimento spontaneo)

  1. L'Agenzia delle entrate utilizza le informazioni disponibili in tutte le basi dati in suo possesso, anche tramite interconnessione tra loro e con quelle di archivi e registri pubblici, ovvero pubblicamente disponibili, per le attività di analisi del rischio fiscale, per le attività di controllo, per le attività di stimolo dell'adempimento spontaneo e per quelle di erogazione di servizi.
  2. Le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con particolare riferimento:

   a) alla distinzione tra database di analisi e di controllo;

   b) alle limitazioni, agli obblighi e ai diritti di cui agli articoli 15, 17, 18 e 21 del regolamento UE 2016/679;

   c) alle misure a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Art. 48-ter.
(Potenziamento dell'attività dell'Agenzia delle entrate-Riscossione)

  1. All'articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. La richiesta di cui al comma 1 può essere rivolta dall'agente della riscossione anche ai soggetti indicati all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, con riferimento alla situazione contabile dei relativi rapporti finanziari riconducibili al soggetto debitore o a soggetti ad esso correlati, secondo modalità da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e in ogni caso tali da garantire, attraverso procedure esclusivamente telematiche, la possibilità effettiva di pignoramento delle somme disponibili se capienti in tutto o in parte rispetto al debito da riscuotere».

ex 48.1.