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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.234. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.234.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nel caso in cui i debiti risultanti dai singoli carichi di cui al comma 1 siano di importo superiore a 50.000 euro, la definizione agevolata può essere concessa solo se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà secondo le modalità previste per l'applicazione dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

  Conseguentemente ridurre il fondo di cui all'articolo 152, comma 3, dei seguenti importi: 60 milioni di euro per l'anno 2024, 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.

ex 47.3.