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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.232. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.232.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Al fine di assicurare la sostenibilità della misura di cui al presente articolo e facilitare i provvedimenti di cui al penultimo periodo del comma 1 da parte dei comuni, delle unioni di comuni e delle altre forme associative comunali titolari di crediti oggetto dello stralcio dei crediti di cui al presente articolo, è costituito presso il Ministero dell'interno un fondo per un importo massimo di 16 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, da ripartirsi tra i predetti enti in proporzione e fino a concorrenza del disavanzo o del maggior disavanzo emerso per effetto del predetto stralcio, sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia delle entrate-Riscossione e dei rendiconti dell'esercizio 2022 degli enti interessati. Il riparto è determinato con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, di natura anche pluriennale, da emanarsi a decorrere dal 31 ottobre 2023 e, successivamente, non oltre il 31 ottobre dell'anno di riferimento. Gli enti locali beneficiari destinano il contributo ricevuto alla riduzione del disavanzo, come risultante alla fine di ciascun anno di spettanza.
  6-ter. Agli oneri di cui al comma 6-bis, pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

ex 46.8.