Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Riduzione dell'IVA applicabile alle cessioni dei pellet di legno)
1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore dei pellet di legno, in deroga a quanto previsto dal numero 98), Tabella A), parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per l'anno 2023, l'aliquota IVA applicata al pellet è ridotta al 5 per cento.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante riduzione, nella misura di 90 milioni di euro, del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3 della presente legge.