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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.166. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.166.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Semplificazioni per le cessioni immobiliari)

  1. All'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze» sono aggiunte le seguenti: «nonché aventi ad oggetto fabbricati ad uso non abitativo e terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 102.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

ex 26.02.