Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:
«4-ter. L'agevolazione di cui al comma 4-bis si applica anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a quaranta anni che dichiarino nell'atto di trasferimento di voler conseguire, entro il termine di ventiquattro (o trentasei) mesi, l'iscrizione nell'apposita gestione previdenziale ed assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali;».
3-ter. L'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 è sostituito dal seguente:
«2. Nei territori montani di cui al precedente comma, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastale e di bollo, i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale. Le predette agevolazioni si applicano anche ai trasferimenti a favore di soggetti che, pur non essendo iscritti nella gestione previdenziale ed assistenziale di cui al precedente periodo, con apposita dichiarazione contenuta nell'atto di acquisto, si impegnano a coltivare o condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni; i predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti di acquisto, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2023: -3.590.000;
2024: -7.180.000;
2025: -10.760.000.